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Nomine. Basile: ribadisco nessuna illegittimità. Chi parla di violazioni indichi la norma. E se serve, deciderà il TAR

Perché un atto sia illegittimo occorre che esso violi una norma di legge o di regolamento

“Caro avv. Scurria, sebbene io sia molto impegnato nella ben più importante attività di dare ascolto ai cittadini e alle loro necessità, ti assicuro che ogni volta che mi accuserai di avere adottato atti illegittimi, l’ultima parola non sarà mai la tua.

Ti ribadisco che norme regolamentari o criteri/linee guida decisi dal Sindaco Accorinti in ordine alle procedure da seguire per le nomine dei rappresentanti del Comune presso enti ed Aziende sono sempre stati rispettati dalle Amministrazioni De Luca e Basile, in ossequio al principio di trasparenza che ha animato il Sindaco Accorinti e da noi sempre condiviso.

Ed infatti, ancora una volta, ti invito a leggere l’art. 4 delle “norme regolamentari”, in realtà “linee guida”, ove afferma: “designazioni o revoche di che trattasi, al fine di garantire continuità tecnico-amministrativa ed evitare ogni tipologia di danno connesso al non regolare funzionamento delle Aziende, Enti, Istituzioni e Commissioni nelle quali sono presenti i Rappresentanti di questa Amministrazione, potrà, con proprio atto motivato e previa verifica dei requisiti di legge, sostituire e/o nominare i propri Rappresentanti nelle stesse, in deroga alle modalità di cui all’art. 2”.

In cosa consiste, dunque, questa illegittimità, se la suddetta previsione consente di derogare alla previa pubblicazione dell’avviso?

Perché un atto sia illegittimo, caro Scurria, occorre che esso violi una norma di legge o di regolamento.
Dove ravvisi questa violazione nelle mie nomine, caro Scurria? Qual è la “norma” che avrei violato?

E se poi ritieni di dovere necessariamente approfondire i profili giuridici, anche se non sono un giurista, sono in grado certamente di sapere, senza bisogno dei suggerimenti cui tu alludi, che la potestà normativa spetta esclusivamente al Consiglio Comunale e che l’intera azione amministrativa deve conformarsi al principio di legalità, al quale debbono obbedire anche gli atti di normazione secondaria quali sono i regolamenti comunali.

Ritieni forse che un Sindaco possa decidere liberamente di sostituirsi al Consiglio Comunale ed adottare regolamenti, ignorando impunemente l’organo a ciò legittimato dalla legge e solo perché questi regolamenti non vengono annullati essi possano considerarsi legittimi?
Beh, altro che democrazia. Torneremmo al Sindaco podestà!

Ed in ultimo (ma questo me lo ricordano i giuristi… a ciascuno il suo mestiere), il Consiglio di Stato sancisce che l’esatta qualificazione di un provvedimento deve essere effettuata solo alla luce del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’amministrazione, con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e, inoltre, neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell’atto (Consiglio di Stato, sez. V, 2/02/2024, n. 1076).

Dunque, anche se il Sindaco lo ha impropriamente chiamato regolamento, questo non vuol dire che esso lo sia, potendo il Sindaco soltanto stabilire meri criteri o linee guida comunque privi di efficacia normativa.

Comunque, ben venga, eventualmente, l’impugnazione: così la legittimità dell’azione del Sindaco sarà sancita anche dal TAR.” Lo afferma Federico Basile.

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