Il verdetto scaturisce dalla sentenza pubblicata oggi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pronunciatosi sull’appello proposto dall’Autorità di sistema portuale delle Stretto contro la pronuncia del Tar che, in accoglimento del ricorso proposto da Caronte&Tourist, aveva annullato bando e aggiudicazione degli approdi da parte dell’Adsp. La compagnia armatoriale, gestore uscente dell’intero complesso, contestava che l’ente avesse deciso di suddividere in due terminal il compendio, impedendone il controllo congiunto a un unico soggetto.
Il Tar bocciò questa visione, riconoscendo ampia discrezionalità all’Adsp, ma annullò tuttavia i bandi e l’aggiudicazione (che aveva visto Caronte&Tourist assegnatario di un terminal, mentre l’altro era andato a Comet) sulla base del fatto che la port authority non aveva consultato nel corso della procedura né l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare (organo consultivo dell’Autorità di sistema portuale che raccoglie i vari stakeholder di un porto) né il Comune di Messina.
In appello il Cgar ha però parzialmente ribaltato tale sentenza. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, correttamente Adsp non aveva interpellato l’Organismo, che ha solo facoltà di “pronunciarsi ‘a monte’ sugli atti di pianificazione e di programmazione del porto (adozione del piano regolatore di sistema portuale, adozione del piano operativo triennale, determinazione dei livelli di servizi resi suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto, progetto di bilancio preventivo e consuntivo, composizione degli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’Autorità di sistema portuale), senza tuttavia avere competenza in ordine alle decisioni prese ‘a valle’ relativamente, tra l’altro, agli affidamenti delle concessioni demaniali”.
Ma il Cgar ha invece seguito il Tar quanto alla “necessaria partecipazione procedimentale del Comune di Messina”, definita chiaramente – hanno sentenziato i giudici – dalle note tecniche di attuazione del piano regolatore portuale di Messina: “Nel presente caso il Comune di Messina non ha partecipato al procedimento amministrativo che ha portato l’AdSP a suddividere l’approdo di rada San Francesco in due distinti terminal, né il menzionato Comune ha rilasciato la suddetta “intesa” in ordine alla creazione dei due terminal, con la conseguenza che tutti gli atti adottati in primo grado (impugnati con il ricorso introduttivo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti) devono essere annullati, stante la radicale illegittimità del procedimento amministrativo condotto dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto che, al fine di poter procedere alla gestione di rada San Francesco con la creazione di due distinti terminal, da affidare in concessione a due distinti concessionari, avrebbe dovuto previamente e necessariamente acquisire l’intesa con l’amministrazione comunale”.
Nota dell’AdSP dello Stretto:
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha pubblicato ieri le due sentenze relative ai giudizi di legittimità dei due bandi di gara pubblicati dalla AdSP dello Stretto nel mese di agosto del 2021 per l’individuazione dei concessionari dei due terminal traghetti in Rada San Francesco nel Porto di Messina.
Il TAR Catania, nel primo grado di giudizio aveva già confermato la legittimità dei contenuti dei bandi proposti dall’AdSP rilevando tuttavia la asserita mancanza nel procedimento amministrativo del coinvolgimento di altri attori rispetto a quelli individuati.
Il CGARS ora ha escluso che l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, composto da rappresentanti del cluster marittimo, avesse titolo ad essere coinvolto mentre ha confermato il vizio del mancato coinvolgimento del Comune di Messina per effetto di una previsione delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Regolatore Portuale che per quelle aree prevede una copianificazione tra l’Ente portuale e quello locale.
Per questa unica ragione, che non attiene quindi ai contenuti dei bandi impugnati dalla società Caronte&Tourist, resta confermato l’annullamento degli atti di gara e delle successive aggiudicazioni disposte dall’AdSP all’esito della gara stessa che avevamo visto assegnare un terminal alla stessa società ricorrente e l’altro alla COMET S.r.l..
Dopo oltre un anno di blocco della procedura ora l’AdSP dello Stretto potrà rinnovare la procedura di gara, utilizzando gli stessi bandi a suo tempo proposti con l’unica accortezza di acquisire preliminarmente l’intesa con il Comune di Messina con riferimento alle richiamate previsioni delle NTA del PRP.
Grande è la soddisfazione espressa dal Presidente Mario Mega che così ha commentato le sentenze: “Nonostante sia necessario ripetere tutta la procedura siamo soddisfatti del risultato del giudizio amministrativo che ha chiarito in via definitiva la correttezza di alcune delle scelte più significative dei bandi che erano state impugnate dall’operatore che da decenni opera in quelle aree. Tra queste: la creazione di due terminal distinti, assegnati a due operatori differenti, per favorire la concorrenza così come fra l’altro indicato dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza; il rilascio delle concessioni per lo svolgimento di operazioni portuali ed il conseguente obbligo, prima non esistente, per i concessionari di applicare il CCNL Porti e, in fase di subentro per nuova assegnazione, le clausole sociali a tutela dei lavoratori impiegati; il divieto assoluto di far accedere ai terminal mezzi pesanti in partenza da Messina, destinando quindi il traghettamento in partenza alle sole autovetture, ai pullman ed mezzi commerciali sotto le 35 tonnellate salvo che in occasione del blocco delle operazioni agli approdi di Tremestieri disposto dalla Autorità Marittima e dalla Autorità Portuale a seguito di insabbiamento ed escludendo quindi le deroghe attualmente disposte per un aumento dei tempi di attesa conseguenti a scelte operative dei vettori; l’obbligo per i vettori di comunicare in tempo reale tutti i dati sulla programmazione delle corse ed eventuali ritardi al fine di consentire una tempestiva e corretta informazione a tutti gli utenti. Quanto alla necessità di acquisire l’intesa con il Comune, ne prendiamo atto ma continuiamo a manifestare perplessità perché collegata ad una previsione del PRP che secondo noi fa riferimento a fattispecie differenti atteso che in questo caso non viene cambiata la destinazione d’uso delle aree e non ci sono nemmeno interventi edilizi significativi da attuare per la separazione dei terminal. Lo stesso Comune, d’altra parte, non pare abbia mai rivendicato questo ruolo anche perchè, viceversa, esprime regolarmente parere nell’ambito delle procedure demaniali relative anche a quelle aree ogni qualvolta un concessionario debba svolgere delle attività edilizie o di trasformazione del territorio. Non abbiamo comunque problema ad adeguarci alla interpretazione del CGARS anche se questo ora forse comporterà di dover verificare la necessità di procedere in autotutela all’annullamento di tutte le altre concessioni rilasciate su quelle aree negli ultimi anni per avviare nuovi procedimenti di assegnazione. Il punto delle sentenze più significativo, comunque, resta quello del definitivo chiarimento circa il ruolo che la legge vigente assegna all’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare a cui compete di pronunciarsi, con pareri consultivi, “a monte” sugli atti di pianificazione e di programmazione del porto senza tuttavia avere competenza in ordine alle decisioni prese “a valle”. Questo giudicato spero ponga la parola fine ai tentativi proposti da alcuni operatori portuali, a volte come rappresentanti della propria categoria ed a volte a tutela dei propri interessi aziendali, di contrastare atti gestionali dell’Autorità Portuale rivendicando una competenza che la legge non assegna loro. Da ultimo il tentativo di bloccare la gara per i lavori di sistemazione delle aree esterne della ex fiera di Messina per non aver “potuto” intervenire su un mero atto gestionale compiuto dal Comitato di Gestione per l’aggiornamento del costo complessivo dell’intervento, lievitato a seguito della redazione del progetto esecutivo, degli adeguamenti richiesti a seguito dei pareri obbligatori degli Enti preposti e del maggior costo dei materiali dopo che già era stato consultato “a monte” in fase di aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche nello scorso mese di ottobre. Conclusivamente, oltre che ringraziare tutti i miei collaboratori e lo staff legale che ci hanno supportato in questo complesso ma sostanzialmente corretto procedimento, dispiace solo di aver perso quasi due anni con un impegno di risorse economiche e di energie che potevano ben essere indirizzate verso impieghi più utili alla comunità portuale ed ai cittadini di Messina.”
Nota della Caronte &Tourist:
“Il CGA ha bocciato la posizione dell’AdSP senza neppure entrare nel merito. Continueremo a sostenere le nostre ragioni nelle consultazioni per i nuovi bandi”.
Messina – 9/6/2023 – Dopo la pronuncia del Tar, il 7 aprile 2022, e dopo il conseguente ricorso dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha adessostabilitodefinitivamente che il bando per la gestione degli approdi a Rada San Francesco deve essereriformulato, previa l’obbligatoria intesa con l’Amministrazione locale.
“L’appunto sostanziale mosso dai giudici- si rileva in Caronte & Tourist – è quindi l’assenza di confronto e diintesa e condivisione con il Comune di Messina circa le modalità di gestione. Non era peraltro mai successo nelle precedenti gare per l’assegnazione della gestione di Rada San Francesco che l’Autorità Portuale non consumasse questo passaggio.
“Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, nella sua decisione definitiva ed inappellabile, ha dunque bocciato il procedimento avviato dalla ADSP su questo punto, senza entrare nel merito dei contenuti dei bandi di gara.Ogni altra lettura non potrebbe che apparire di parte.
“Siamo naturalmente soddisfatti che in ultimo anche i giudici amministrativiabbiano riconosciuto la fondatezza delle nostre obiezioni e la giustezza della nostra visione.
Continuiamo a ritenere nociva la divisione in due della struttura del terminal, che avrebbe l’effetto paradossale e incongruente di abbassare drasticamente la capacità di accumulo complessiva attuale, rendendola in ciascuna delle due frazioni inferiore a quella di una sola nave,con i conseguenti impatti sulla viabilità cittadina, soprattutto durante esodo e contro esodo.
“Non mancheremo, dunque, di ribadirlo con forza– conclude la società di navigazione – se tale intento verrà confermato in sede di consultazioni propedeutiche alla pubblicazione del nuovo bando”.










