In riferimento alle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore sulla mancata convocazione di una seduta consiliare dedicata alla relazione di inizio mandato del Sindaco, ritengo doveroso fare chiarezza, nell’interesse dell’istituzione che rappresento e del corretto funzionamento del Consiglio comunale.
La relazione di inizio mandato è un adempimento previsto dalla normativa e ha la finalità di rappresentare la situazione finanziaria e amministrativa dell’Ente all’avvio del nuovo mandato.
La normativa, tuttavia, non prevede che tale relazione debba essere obbligatoriamente illustrata e discussa dal Sindaco in una seduta del Consiglio comunale.
Diversa è la disciplina prevista per le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma, per le quali è espressamente previsto il coinvolgimento del Consiglio comunale e il relativo dibattito.
Pertanto, non vi è alcun tentativo di sottrarsi al confronto, né tantomeno alcuna “retromarcia” o volontà di nascondere atti e documenti.
Il Consiglio comunale esercita le proprie prerogative nel rispetto delle competenze attribuitegli dalla legge e dal regolamento, così come il Presidente del Consiglio è chiamato a garantire che ogni richiesta venga esaminata e trattata secondo le procedure previste.
La relazione di inizio mandato è, peraltro, un documento pubblico e conoscibile, e il suo contenuto è nella disponibilità dei consiglieri e della cittadinanza.
Se le forze politiche ritengono di voler promuovere un confronto sui contenuti della relazione, il dibattito politico e istituzionale non è certamente impedito. Ma altra cosa è sostenere che esista un obbligo normativo per il Sindaco di venire in Aula a riferire sulla relazione di inizio mandato.
È proprio per rispetto delle istituzioni che non possiamo trasformare una previsione normativa in un obbligo che la legge non contempla.
Il Consiglio comunale continuerà a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, trasparenza, confronto e pieno esercizio delle prerogative dei consiglieri, maggioranza e opposizione.
Nessuna paura del confronto, dunque.
Semplicemente, il confronto istituzionale deve avvenire nelle forme e nei tempi previsti dalla legge e dal regolamento.










