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Danni provocati ai bus aziendali,il Tribunale del Lavoro di Messina dà ragione ad ATM e condanna il lavoratore

Per la mancata osservanza delle necessarie regole di diligenza da parte dell’autista

Danni provocati ai bus aziendali per la mancata osservanza delle necessarie regole di diligenza da parte dell’autista: il Tribunale del Lavoro di Messina dà ragione ad ATM e condanna il lavoratore.

Il Tribunale del Lavoro di Messina, Giudice dott.ssa Laura Romeo, con sentenza pubblicata l’8 marzo scorso, accogliendo le domande di ATM S.p.A., ha condannato un suo dipendente al risarcimento dei danni procurati ad un autobus aziendale durante l’esecuzione di manovra effettuata senza la dovuta diligenza. Secondo la tesi prospettata dalla società ricorrente, il danno subito e complessivamente pari ad € 4.185,49, doveva essere posto a carico dell’operatore di esercizio in ragione della violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi nell’adempimento della sua prestazione contrattuale da lavoro dipendente.
“Per ATM si è trattato di un atto dovuto – dichiara il Presidente, Giuseppe Campagna – Atteso che è compito della Società mantenere integro il patrimonio aziendale e a fronte del danneggiamento subito, non si può che agire in questo modo, anche per evitare il danno erariale. Ricordiamo infatti che quanto in possesso di ATM è principalmente un bene pubblico e a disposizione dell’intera cittadinanza. La società ha già dato ampia disponibilità ai sindacati per sottoscrivere un accordo che incentivi l’uso di polizze assicurative che consentano di far pagare solo in minima parte il danno ai lavoratori.”
Il Tribunale del Lavoro, ritenutosi funzionalmente competente, ha dato ragione all’Azienda ritenendo fondata la richiesta risarcitoria relativa non solo al rimborso delle spese sostenute per i ricambi e per la manodopera ma anche al danno da fermo. Il dipendente è stato anche condannato al rimborso sia delle spese e degli onorari di assistenza legale stragiudiziale che delle spese di giudizio.
Il Tribunale del lavoro di Messina, quindi, riafferma un principio pacifico che se un lavoratore per colpa, imperizia o mancanza di diligenza, arreca un danno ad un bene aziendale, ne è responsabile e dovrà risarcire il proprio datore di lavoro.
Viene, pertanto, riaffermata la piena legittimità dell’operato di ATM SpA che, pur subendo fortissimi attacchi da parte dei sindacati sul punto, ha invertito la rotta rispetto al passato in cui nessuno era mai ritenuto responsabile dei danni arrecati al patrimonio aziendale.
Al contempo, ATM SpA, nell’assoluta consapevolezza del fatto che chi guida un bus nel traffico cittadino è esponenzialmente sottoposto al rischio di incidenti, rimane fermamente convinta della necessità di individuare un percorso condiviso con i lavoratori e le rappresentanze sindacali che, eventualmente facendo ricorso a forme di assicurazione, possa andare incontro all’esigenza dei lavoratori di limitare il più possibile il rischio risarcitorio.
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