Per la posizione di Restuccia, sempre in tema di esigenze cautelari, la gip Misale scrive che «… non si ravvisano esigenze cautelari che giustifichino l’applicazione di alcuna misura cautelare personale, la condotta dell’indagato, invero, si inserisce e si cristallizza in un contesto temporale, peraltro non più recente. Dalle risultanze acquisite non emergono ulteriori condotte, successive all’approvazione della delibera, che lascino presagire il perseguimento di finalità illecite e che inducono a ritenere che l’indagato possa ad oggi reiterare condotte analoghe a quelle in esame».










