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Il Casino’ di Taormina si può riaprire !

Con la massima attenzione agli Organismi competenti per impedire qualsiasi operazione di riciclaggio

A seguire un puntuale e argomentato articolo sulla possibità di riaprire il Casino’ di Taormina redatto dall’ex Assessore provinciale dott. Giuseppe Pracanica:

     Mi hanno convinto scrivere, su tale spinosissimo argomento la possibilità di potermi avvalere di un’ampia documentazione, raccolta con certosina pazienza dal vice questore Salvatore Dotto, responsabile del Commissariato di P.S. di Taormina, e la convinzione che un problema cosi controverso, si può risolvere solo quando l’obiettivo da raggiungere viene ampiamente condiviso e si rema tutti nello stesso verso. Mettere a disposizione dei turisti panorami unici al mondo, indescrivibili, quali quelli di Taormina e dei paesi vicini, dando anche, nel contempo, la possibilità ad annoiati miliardari di potersi sedere di fronte alla roulette, al tavolo del chemin de fer . penso che sia un obiettivo facilmente condivisibile. Nel biennio tra il 1963 e il 1964, Taormina divenne meta di star internazionali, divi, celebri artisti dell’epoca ed alta aristocrazia, ma il sogno durò poco. Il casinò di Taormina, ospitato a Villa Mon Repos, rimane nella storia della città con i suoi fasti e le gesta del cavaliere Domenico Guarnaschelli, fondatore della casa da gioco. Purtroppo a 60 anni dalla sua chiusura, la contesa giudiziaria rimane  ancora aperta. La Corte di Cassazione, dopo aver citato impropriamente il Casinò di Saint Vincent, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla seconda moglie di Domenico Guarnaschelli, Maria Francesca Internicola, erede universale, anche con espresso riferimento al Casinò di Taormina e come tale riconosciuta all’esito di una transazione con la figlia di Guarnaschelli,  Difesa dall’avvocato Filippo Tortorici tentava da anni di ottenere una pronuncia contro il Dipartimento per il Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che affermasse l’esistenza di un danno risarcibile in conseguenza dell’impossibilità di far valere i diritti nascenti dalla transazione conclusa tra Guarnaschelli e l’Ente Turistico Alberghiero per la Libia, oltre alla responsabilità dello Stato italiano per aver provocato con la propria condotta tale pregiudizio, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante. Proprio in forza di quell’accordo, dal febbraio 1963 al 7 gennaio 1965 il cavaliere Guarnaschelli esercitò il suo diritto, aprendo il casinò a Taormina. La casa da gioco venne però definitivamente chiusa nel 1965 perché nei confronti del cavaliere, ritenuto privo di autorizzazione ad esercitare il gioco d’azzardo, venne intrapresa un’azione penale a seguito della quale il procuratore della Repubblica di Messina dispose il sequestro degli arnesi e degli oggetti destinati all’esercizio del casinò, oltre al denaro da esso proveniente, determinando così la chiusura del locale.  Pertanto Guarnaschelli, venne rinviato a giudizio di fronte al pretore di Taormina, per aver istituito una casa da gioco d ‘azzardo in luogo aperto  al pubblico in violazione degli artt. 718  e  719 del Cod. Pen., difeso da un collegio composto dal prof. avv. Alfredo De Marsico, dall’avv. lvo Reina e dall’avv. Filippo Ungaro. Il Pretore di Taormina, Ferro, emise sentenza di assoluzione perché il  fatto non costituisce reato. Nella sentenza, in particolare si legge: «…. trovandoci in presenza di una legge extrapenale permissiva (R.D.  31.5.1935) il fatto  ascritto  al Guarnaschelli, pur sembrando  in contraddizione al precetto penale sanzionato dagli artt. 718 e segg., risulta giustificato dall’art. 51 dello stesso codice”, cioè andava assolto per la presenza della legge istitutiva dell’ETAL! La sentenza veniva impugnata dal Procuratore della Repubblica di Messina. Gli avvocati di Garnaschelli ritenendo che a Messina mancasse il necessario clima di serenità chiedevano alla Cassazione che il giudizio d’Appello venisse rimesso ad una sede diversa. La Cassazione, accogliendo la richiesta il 3.6.1963 designò il Tribunale dell’Aquila che il 18  Aprile 1964 sentenziò che l’attività  svolta dal gestore del casinò di Taormina  non costituisce reato. Il tribunale  distinse  il fatto  commesso  dal  Garnaschelli in due periodi: il primo periodo dal 7 ali’8 novembre 1962, data in cui  avvenne la chiusura del Casinò su ordine del Procuratore Generale; il secondo  periodo  dal  9 Febbraio  1963 – data  della sua riapertura-in poi, dichiarando, per il primo periodo, non punibile l’imputato perché il fatto  non costituisce reato per aver egli agito nella convinzione  della liceità del fatto, quindi per mancanza  dell’elemento  psicologico e, per il fatto  commesso  nel secondo  periodo,  per l’obiettiva liceità del fatto. Contro la sentenza di assoluzione il Procuratore della Repubblica de l’Aquila propose ricorso in Cassazione. La Cassazione, il 14 novembre 1964, con la sentenza n.5, dichiarò inammissibile il ricorso E’ stato scritto:   “ Il vero è che, stante  la pronunciata declaratoria di inammissibilità  del ricorso  proposto, la sentenza del Tribunale de L’Aquila, che sostituì  quella del Pretore  di Taormina, divenne «cosa giudicata». Ne derivò che quella sentenza  non solo legittimò  (e legittima) l’attività  svolta  dal  Casinò  di  Taormina   ma proiettò (e proietta)  nel futuro  la sua intrinsica liceità.  Cioè:  Nel caso il Casinò  di Taormina riprendesse  a funzionare,  se si intentasse un nuovo procedimento  penale nei confrontl del gestore, si violerebbe il principio del “ne b1s in idem», sancito dall’art.  90 del Cod. Proc. Pen.    In  altri  termini,  l’attività  che si protrae  successivamente  alla  pronuncia di liceità  non  solo  non è condannabile, ma non può essere neanche sottoposta a giudizio. Su di essa, l’ordinamento giuridico si è pronunciato ed è preclusa categoricamente  ogni altra ingerenza.” Assolto defenitamente da ogni accusa, nel 1996 Guarnaschelli chiese ed ottenne dal Comune di Letojanni la licenza per poter continuare a condurre la stessa attività nel comune limitrofo, ma morì l’8 maggio 1997. Già allora anticipava quanto sostenuto oggi dalla Cassazione “ non può essere attribuita validità alla transazione stipulata con l’Etal”, che non attribuiva al cavaliere Guarnaschelli un diritto soggettivo immediatamente efficace ad esercitare l’attività commerciale di gestione di una casa da gioco, ma ne condizionava l’esercizio ad accordi da stipulare con altri organi ed enti pubblici e privati. Accordi che non risultano essere mai stati stipulati ma che, ovviamente, la legittima erede può stipulare, in qualsiasi momento, a cominciare con il comune di Taormina e gli altri comuni viciniori ed. eventualmente, altri soggetti privati. Ovviamente non dimenticando di negare l’accesso al Casinò ai residenti in provincia di Messina e chiedendo, al contempo, la massima attenzione agli Organismi competenti per impedire qualsiasi operazione di riciclaggio.

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