Con riferimento al contenuto del decreto annunciato dall’Assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, Confedilizia Sicilia esprime forte preoccupazione per l’impianto normativo proposto, che rischia di tradursi in un pesante ostacolo all’attività dei proprietari immobiliari e, più in generale, all’economia turistica dell’isola.
In primo luogo, l’obbligo – seppur parzialmente ritirato – di adeguamento immediato alle norme sull’accessibilità per le strutture già esistenti, anche in edifici storici o di pregio, si sarebbe rivelato non solo irrealistico, ma anche tecnicamente ed economicamente insostenibile. Appare dunque condivisibile il passo indietro dell’Assessore sull’estensione generalizzata di tali obblighi, ma restano forti dubbi sull’effettiva praticabilità delle deroghe annunciate, specie in assenza di una chiara cornice interpretativa.
Ancora più critico è il giudizio sull’impostazione iper-regolatoria del decreto: dalla dimensione minima delle camere alla dotazione obbligatoria di televisori da 32 pollici, condizionatori, defibrillatori, materassi ignifughi alti almeno 22 cm con certificazione ministeriale, e una miriade di altre prescrizioni che nulla hanno a che vedere con la sicurezza o la qualità reale dell’ospitalità, ma che rappresentano un’ingerenza eccessiva nella libertà del proprietario e un aggravio economico notevole.
Il presidente di Confedilizia Sicilia, Sebastiano Maio, sottolinea come “l’adozione di un modello normativo pensato per le grandi catene alberghiere e trasposto in maniera indistinta anche su B&B e case vacanze sia non solo miope, ma profondamente dannoso per il tessuto ricettivo diffuso, che in Sicilia rappresenta una risorsa essenziale. Non si può non rilevare, inoltre, l’assoluta sproporzione tra l’obiettivo dichiarato (migliorare la qualità dell’offerta) e gli strumenti utilizzati, che si traducono in burocrazia, spese e ostacoli”.
Particolarmente grave appare anche la previsione dell’obbligo di presentare il regolamento condominiale che autorizzi espressamente l’attività ricettiva: una condizione arbitraria, che rischia di paralizzare numerose attività legittimamente avviate in forza di leggi statali e consolidate sentenze della giurisprudenza, creando ulteriore conflitto tra condòmini e disincentivando l’uso legale degli immobili.
Confedilizia Sicilia chiede con forza che ogni nuova regolamentazione tenga conto delle specificità del patrimonio immobiliare siciliano – spesso situato in centri storici, in edifici soggetti a vincoli o privi delle caratteristiche strutturali richieste – e che si eviti di trasformare la normativa regionale in un freno allo sviluppo, all’impresa individuale e alla valorizzazione del patrimonio edilizio privato.
Le norme devono essere proporzionate, ragionevoli e soprattutto rispettose del principio di libertà nell’uso della proprietà. Un turismo sostenibile si costruisce con il confronto, non con imposizioni calate dall’alto.
Confedilizia Sicilia rimane a disposizione per un tavolo tecnico con l’Assessorato al Turismo, auspicando una vera concertazione prima della definitiva pubblicazione del provvedimento.
foto Sebastiano Maio Presidente Confedilizia Sicilia

Ciccio
27 Giugno 2025 at 9:23
Abbiamo notato curiose incongruenze che riguardano soprattutto i b&b ai quali vengono richieste dotazioni non previste per gli alberghi con categoria equipollente. Ad esempio i b&b 3 stelle dovrebbero fornire oltre a sapone bagno schiuma e shampoo anche crema corpo (!) e 4 bottiglie d’acqua (ma di capacità non specificata – per fortuna) …
Claudio
27 Giugno 2025 at 9:42
Negli enti locali c’è profonda ignoranza delle leggi o malafede. Intanto le leggi locali devono cominciare col prendere atto che la prima distinzione/ classificazione di cui tenere conto deriva dal fatto che alcune strutture sono pubblici esercizi ed altre luoghi privati o private abitazioni. Per farla breve, le prime sono in astratto soggette ad autorizzazioni, impregiudicato accesso da parte delle autorità preposte ai controlli amministrativi e sono obbligate a non discriminare la clientela e a non potere rifiutare di prestare il proprio servizio. Le seconde, soprattutto le private abitazioni, esulano da tutto ciò poiché nel loro uso promiscuo (abitazione + attività) prevale la funzione di abitazione in quanto ciò discende dal dettato costituzionale come è stato sempre ribadito dalla giurisprudenza. Infatti fornire alloggio a pagamento in una dimora privata in realtà è sempre consentito e non può essere vietato dalle pubbliche amministrazioni ( fatti salvi gli obblighi tributari). La scia servirebbe solo per la classificazione delle strutture. Ma questo gli amministratori non lo hanno capito o fanno finta di non capirlo.