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Nuova ordinanza del Sindaco Basile sugli orari delle emissioni sonore dei pubblici esercizi

Il dispositivo dell’ordinanza contempla anche i distributori automatici h24 di bevande

Al fine di assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e le attività economiche insistenti sul territorio urbano, nonchè contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico e di quelli che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita sociale, la quiete e la vivibilità pubblica, il Sindaco Federico Basile con ordinanza n. 67 del 18 aprile 2023, ha stabilito la nuova regolamentazione delle emissioni sonore connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività similari.

Il nuovo provvedimento fa seguito alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra l’Ente e i rappresentanti delle Associazioni Confesercenti e Confcommercio di Messina denominato “Per una Movida Sostenibile” resosi necessario per la stesura di un Codice di autoregolamentazione dei pubblici esercizi con l’obiettivo di “contemperare opportunamente – spiegano il Sindaco Basile e l’Assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro – le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti e per tutelare sia l’incolumità dei nostri giovani ponendo rimedio alle trasferte per la movida che arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi”. Il dispositivo dell’ordinanza contempla un ulteriore aspetto di fondamentale importanza, quello relativo la presenza sul territorio urbano di distributori automatici h24 di bevande, per i quali i rappresentanti di categoria e l’Amministrazione comunale hanno ravvisato la necessità di inibire, dalle ore 20.00 alle ore 7.00, l’erogazione di bevande alcoliche, pena la sospensione della licenza, disponendo il medesimo divieto anche agli esercizi di vicinato.

Pertanto, per le finalità di prevenzione e tutela della quiete, della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, le emissioni sonore negli spazi esterni dei locali nel periodo dal 31 ottobre al 15 maggio dovranno limitarsi ai seguenti orari: lunedì e mercoledì: nessuna emissione; martedì e giovedì: fino alle ore 23.30; venerdì e sabato: fino alle ore 01.00; domenica: fino alle ore 00:00. Nel periodo invece, dal 16 maggio al 30 ottobre le emissioni sonore negli spazi esterni dei locali dovranno limitarsi a: lunedì e mercoledì: nessuna emissione; martedì e giovedì: fino alle ore 00.00; venerdì e sabato: fino alle ore 01.00; domenica: fino alle ore 00:00.
Il provvedimento dispone altresì che gli orari dei giorni prefestivi saranno quelli previsti per il sabato, mentre gli orari dei festivi prelavorativi saranno quelli previsti per la domenica. A fine orario sarà ammessa una tolleranza di 20 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare. Infine a partire dalle ore 19.00, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso. I trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni dell’ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad € 200.00; in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare,saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad € 350.00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni; mentre i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 pari ad € 500.00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni.

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