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Corsa al Rettorato, per il direttore generale la proposta del Decano è “irricevibile”. La replica del Prof. Letterio Bonina

Bonanno ne fa una questione di tempi nella lettera rivolta allo stesso Bonina

Lo scontro, more solito, è sulle elezioni per il prossimo rettore che ricoprirà la carica fino al 2030. Da un lato il Decano Letterio Bonina che ha ribadito la necessità di eleggere il successore di Salvatore Cuzzocrea a partire da settembre, dall’altra la risposta del direttore generale Francesco Bonanno che bolla tale richiesta come “irricevibile”. Quest’ultimo, in un lungo documento, ha replicato al professore Bonina chiarendo che il “decreto di indizione trasmesso il 20 luglio  risulta essere stato formato in data certamente anteriore rispetto a quella prescritta dalla legge e risulta pertanto irricevibile e trasmesso da soggetto incompetente. Sul punto, non ci si può esimere dall’evidenziare che l’art. 97 del D.P.R. n. 382/1980 – indicato nelle premesse del decreto in argomento quale fonte normativa di riferimento e rubricato Elezioni del Rettore – al comma 4, dispone: “Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari (…)”.

Bonanno ne fa una questione di tempi nella lettera rivolta allo stesso Bonina. “Ebbene, posto che il Rettore in carica è stato nominato con Decreto n. 295 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 18 aprile 2018, e la scadenza del mandato cadrà al compimento di un sessennio dalla nomina, può agevolmente rilevarsi l’omessa osservanza del predetto limite in forza della trasmissione a mezzo pec del decreto di indizione delle elezioni in data 20 Luglio 2023, ben prima delle date ricadenti nel periodo di sei mesi che legittima il Decano ad esercitare le potestà riconosciutagli dalla legge. Da ciò ne discende altresì l’esercizio di una potestà, da parte della S.V., non riconosciutale essendo certo che Lei cesserà dalla qualifica di Decano alla data del suo pensionamento, previsto per il prossimo 01.10.2023. Per quanto sopra, il decreto in argomento, risulta irricevibile, difettando in senso assoluto il potere di indizione ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980. Lo scrivente non può e non darà, dunque, seguito alla predetta diffida, cui è stato allegato il decreto di indizione delle votazioni, trattandosi di atto che non può spiegare alcuno dei suoi effetti tipici”.

“Il cronoprogramma delle votazioni indicato nel Decreto in parola (venerdì 29 settembre, prima votazione – venerdì 6 ottobre 2023, seconda votazione – venerdì 13 ottobre 2023, votazione di ballottaggio) prevederebbe che le stesse si prolunghino fino alla metà del mese di ottobre, quando la S.V. (come risulta dalla nota prot. n. 6569 del 20 gennaio 2023 firmata dallo scrivente nella qualità di Dirigente ad interim Organizzazione e gestione delle risorse umane) sarà già cessato dal servizio di professore ordinario presso questo Ateneo per limiti di età con decorrenza 1° ottobre 2023. Dal superiore dato non può prescindersi al fine di evidenziare la contraddittorietà ed illogicità dell’avvio del procedimento elettorale da parte di un Decano che potrebbe non portare a termine le proprie funzioni fino alla proclamazione dell’eletto, prevista per una data successiva a quella della propria quiescenza. Il procedimento elettorale risulterebbe comunque “frazionato”: avviato da un Decano e in ipotesi di seconda votazione o ballottaggio – concluso da altro docente nuovo Decano all’epoca della conclusione delle operazioni elettorali; ipotesi, questa, mai occorsa prima e non compatibile con il dettato normativo di riferimento”.

Il direttore generale evidenzia poi l’illegittimità del provvedimento. “Com’è noto, la l. n. 241/90 disciplina l’attribuzione della responsabilità nella gestione del procedimento amministrativo. Stabilisce, infatti, l’art. 4 che “(…) le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale”. Il successivo art. 5, al comma 1, prevede che “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”.

Nel resto della missiva il direttore generale precisa inoltre che L’art. 2 del Regolamento per l’Elezione del Rettore, dopo aver individuato gli aventi diritto al voto, al comma 1, recita: “Hanno la legittimazione elettorale attiva, relativamente ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) e agli assegnisti di cui alla lettera e), coloro che siano in servizio un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione. Hanno la legittimazione elettorale attiva gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie dell’anno accademico un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione”. La predetta disposizione va letta in maniera coordinata con l’art. 53 dello Statuto, secondo cui “L’anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell’anno seguente, fatta salva l’autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell’attività didattica”; nonché con l’art. 1, comma 17 della legge n. 230/2005, che recita: “Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età”. Appare evidente che la programmazione delle votazioni nelle date indicate dal decano risulta esattamente tra la fine dell’a.a. 2022/2023 e l’inizio del successivo anno accademico, così determinandosi un radicale cambiamento del corpo elettorale tra il primo ed il secondo turno delle elezioni. Alla luce di quanto sopra, il decreto di cui si discute, anche sotto questo profilo, risulta contraddittorio nonché illogico, laddove prevede l’avvio del procedimento elettorale nell’imminenza di una modifica rilevante degli aventi diritto al voto”.

“Pertanto, lo si ribadisce, – conclude la nota –  per le sopra indicate motivazioni e per quanto sopra argomentato, e con espressa riserva di ulteriormente dedurre in fatto e in diritto, non può darsi seguito alla predetta diffida, cui è stato allegato il decreto di indizione delle votazioni. Infine, sarà valutato l’inoltro alle Autorità competenti degli atti dalla S.V. trasmessi per le opportune determinazioni in ordine ai sollevati profili di illegittimità e invalidità degli stessi.

La replica del Prof.Letterio Bonina

Egregio Dr. Francesco Bonanno,

in riscontro alla Preg.ta Sua del 27 luglio 2023 osservo quanto segue.

Preliminarmente evidenzio di avere già partecipato alla comunità accademica una disponibilità a rivedere le date della elezione del Rettore, purché un calendario venga fissato senza incertezza o indugio, per garantire innanzitutto che il programma elettorale del futuro Rettore possa legittimamente costituire la base per il Piano Strategico Triennale, che poi nei fatti dovrà gestire. Ciò posto, limitatamente a quelle che sono le mie conoscenze e competenze – rimango sempre un virologo – rappresento quanto segue, invitandola a rivedere il diniego alla pubblicazione del mio decreto di indizione delle elezioni a Rettore, trasmessomi con PEC del 26/07/2023.

  1. Il richiamo all’art. 97 del D.P.R. n. 382/1980 in cui si afferma “Sei mesi prima della scadenza dei mandati, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari (…)” non mi sembra dirimente. La norma, infatti, non appare imperativa. L’Università di Parma ha pubblicato il decreto di indizione il 28/02/2023 con la scadenza del Rettore prevista il 31/10/23 (cioè 8 mesi prima); l’Università di Chieti-Pescara, invece, indice il 23/12/2022 con scadenza del Rettore 5/06/23 (poco più di cinque mesi).Hanno agitoqueste Università in violazione di legge? La Sapienza di Roma prevede all’art. 1 del Regolamento generale per elezioni, al quale lo Statuto rimanda, che “le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del Rettore”. Lo Statuto dell’Università di Cagliari all’art. 12 richiama la stessa norma. Si tratta dunque di Statuti e Regolamenti approvati in violazione di legge? L’evidenza mi induce a pensare che in questa materia si debba rinviare alla autonomia delle Università e quindi a quanto prescritto dai rispettivi Statuti approvati, dopo il vaglio di legittimità, con Decreto del Ministro.
  2. La circostanza della quiescenza del sottoscritto prima del momento della proclamazione è del tutto ininfluente: il Decano esprime, a mio modesto avviso, una funzione non una personificazione. Il Decano indice, il Decano proclama. Al momento indice il Decano prof. Bonina, proclamerà altro Decano. A ragionare diversamente, dovrebbe concedersi alDecanouna sorta di immunità da ogni tragico evento o anche da qualunque fatto gravemente invalidante, onde evitare di travolgere l’intera avviata procedura. Con ogni debito rispetto e al netto di ogni dispettosa iattura, il Decano prof. Bonina, al momento, scongiura.
  3. Il passaggio relativo al cambiamento del corpo elettorale tra il primo ed il secondo turno delle elezioni non è decisivo. Il corpo elettorale è – per definizione – fluente e viene fotografato nell’indire le elezioni. Sul piano della opportunità, a volere concedere una platea aggiornata, ma comunque non sottoposta a modifica così significativa (anche avuto riguardo alle c.d. “pesature”), il primo momento utile potrebbe determinarsi all’indomani dell’inizio del prossimo anno accademico, cioèdall’1 ottobre 2023.
  4. L’argomento della individuazione del r.p.a. non è persuasivo alla luce della “autonomia” piena del Decano. Tra l’altro, nella mia indicazione coincide con il responsabile dell’Ufficio che si occupa di tutti i procedimenti elettorali dell’Università. Infine, basta confrontare il percorso seguito per le due precedenti elezioni per dedurne la non doverosità di una previa richiesta.
  5. In relazione, invece, al tema del metodo di estrazione casuale utilizzando un apposito software per la costituzione dei seggi, sebbene il regolamento sembri a me contradditorio, ringrazio il DG e sono pronto a seguire le sue indicazioni,modificando il decreto.

Rimane un dubbio, tuttavia. Poteva e può il Direttore Generale impedire la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni del Rettore? Secondo me, come già in precedenza argomentato, NO.

Alla luce di quanto sopra affermato, mi lasci fare due considerazioni e una proposta nell’esclusivo interesse della comunità accademica. Quanto alle considerazioni, sino alla fine del mese di settembre il sottoscritto è il Decano della Università degli Studi di Messina e, quindi, pienamente legittimato alla indizione delle elezioni. Inoltre, il sottoscritto non intende rinunziare alla prerogativa della indizione delle elezioni che lo Statuto gli concede.

Quanto alla proposta, La invito a, e – al contempo – La diffido,

a revocare, o comunque ritirare, il Suo provvedimento di diniego di pubblicazione del mio decreto di indizione delle elezioni trasmessomi per PEC il 26/07/2023 e a pubblicare il decreto di indizione delle elezioni già da me trasmesso, entro e non oltre il giorno 31/07/2023.

Qualora tale proposta venisse accolta, mi impegno formalmente, successivamente alla pubblicazione del già inviato decreto, (non essendo esso modificabile se non con successivo provvedimento della medesima natura) a provvedere ad una sua modifica, cambiando il calendario elettorale come segue: 19 ottobre (prima votazione), 24 ottobre (seconda votazione), 27 ottobre (ballottaggio).

Distinti saluti

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