Costruttive le osservazioni presentate dal Centro Studi del GAL Nebrodi Plus nei confronti delle previsioni
contenute, in materia di certificazioni ambientali, all’art. 7 “Misure a sostegno delle imprese siciliane che
contribuiscono alla tutela dell’ambiente”, della recentissima legge regionale 12 maggio 2025, n. 20
“Disposizioni in materia di attività produttive e sviluppo economico”, laddove non sono state considerate
proprio quelle più importanti ed oggetto delle specifiche attività del Centro Studi medesimo: la
Registrazione EMAS e la Certificazione Ecolabel
Con specifiche e costruttive osservazioni formalizzate proprio ieri ai competenti Organi Regionali ed
alle relative Commissioni Legislative dell’ARS, nonché a tutti i Gruppi Parlamentari presenti, il Centro Studi
del GAL Nebrodi Plus, presso il quale, in forza dell’approvazione dello specifico progetto da parte del
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, ha sede la Scuola EMAS Ecolabel Sicilia, ha ritenuto di evidenziare
alcune carenze contenute all’art. 7 “Misure a sostegno delle imprese siciliane che contribuiscono alla
tutela dell’ambiente”, della recentissima legge regionale 12 maggio 2025, n. 20 “Disposizioni in materia
di attività produttive e sviluppo economico”. Infatti, nell’elencazione delle certificazioni ambientali lì
considerate, non figurano proprio quelle che, per reputazione e rigorosi riferimenti normativi di rango
europeo, risultano essere le più utilizzate ed importanti: la Registrazione EMAS e la Certificazione Ecolabel.
Al riguardo, la Scuola, dopo avere manifestato la grande soddisfazione derivante dalla constatazione che,
per effetto delle norme approvate, finalmente, anche in Sicilia, il quadro normativo riferibile alle
certificazioni di matrice ambientale, si evolve nel senso di dare il necessario riconoscimento alle medesime,
così come avvenuto con le previsioni recate dall’art. 7 della recentissima l.r. n. 20 del 12.5.2025, laddove si
prevede l’assegnazione di premialità in favore delle imprese siciliane che partecipano a bandi pubblici
regionali, ove in possesso di alcune tipologie delle medesime, ha avuto modo di osservare l’assenza anche
di quelle oggetto delle attività della Scuola medesima e già citate.
La Scuola, il cui primario fine istituzionale è proprio quello della promozione dei marchi ambientali in
riferimento, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ed Ecolabel (marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea), affianca a tale attività promozionale anche quella della formazione protesa a rendere
disponibili sul territorio Auditor e Consulenti Ambientali della Scuola EMAS e Consulenti Aziendali
ECOLABEL, professionisti, cioè, in grado di assistere le imprese e gli enti ai fini dell’acquisizione della
Registrazione EMAS e la certificazione Ecolabel: i marchi europei “di parte terza” di universale
riconoscibilità.
Nel documento con il quale sono state formalizzate le osservazioni, non è mancata neanche la
considerazione che anche la Registrazione EMAS e la Certificazione Ecolabel, al pari e meglio di quelle
elencate all’art. 7 citato, concorrono significativamente alla riduzione delle emissioni di carbonio prodotto
nello svolgimento delle attività gestionali e/o produttive delle imprese e degli enti che si sottopongono alle
predette procedure, conseguendone i relativi riconoscimenti.
email: segreteria@scuolaemasecolabelsicilia.it website: www.scuolaemasecolabelsicilia.it PEC: galnebrodiplus@pec.it
Il Centro Studi, pertanto, considerato che gli strumenti di certificazione cui si fa riferimento con il documento
(EMAS ed Ecolabel) rappresentano anche importanti strumenti di qualificazione delle imprese che se ne
dotino, delle quali migliorano anche la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ha chiesto agli
Organi Regionali di valutare l’opportunità di introdurre nell’elenco dell’art. 7 più volte citato, anche la
Registrazione EMAS (REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009) e la Certificazione Ecolabel (REGOLAMENTO
(CE) N. 66/2010) sia di servizi sia di prodotti, le quali, in particolare, vengono asseverate da entità istituzionali
pubbliche che non hanno interessi nei processi gestionali e/o produttivi di volta in volta considerati
(configurandosi quali “di parte terza”, cioè neutra), di valore universale.
Si metterebbe così la normativa regionale di riferimento settoriale in una posizione di avanguardia rispetto
alle altre, contribuendo a dare un potente impulso alle attività di qualificazione, sotto il profilo della
sostenibilità ambientale, soprattutto al sistema imprenditoriale regionale. Evidente, in questo senso, anche
il significativo contributo che si darebbe al processo di transizione ecologica cui tutti sono chiamati a
partecipare.
