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Nomine società partecipate, il gruppo FdI interroga il Sindaco Basile

Esempio (fuor di dubbio in buona fede) di superficialità amministrativa.

 

A seguire l’interrogazione del gruppo “Fratelli d’Italia” sulle nomine società partecipate e inapplicabilità dell’art. 6 comma 3 della L.R. 30/2000:

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo “Fratelli d’Italia”, Libero Gioveni (capogruppo), Pasquale Currò e Dario Carbone, in riferimento al tema in oggetto:

PREMESSO

CHE in data 26 luglio 2022 il Sindaco ha reso noto mediante singoli avvisi pubblici la volontà di procedere alla nomina di tre membri (un presidente e due consiglieri) per ciascuna delle società partecipate Atm, MessinaServizi Bene Comune, Messina Social City, Arisme, Amam, e per un componente del Consiglio di Amministrazione del Teatro Vittorio Emanuele. Gli avvisi addirittura riguardano anche le figure dei Revisori e del Collegio sindacale che è noto non decadano e non possono essere revocati salvo particolari circostanze previste dal Codice civile;

CHE tali avvisi sarebbero stati pubblicati secondo la previsione del Regolamento sui criteri e le procedure, approvato con determina sindacale n. 65 del 18.07.2013;

CHE ciascun Avviso richiama l’art. 6 comma 3 della legge regionale n. 30/2000;

CHE la citata legge, a parere del Sindaco, “dispone la decadenza automatica degli incarichi fiduciari effettuati dal Sindaco precedente”.

 

CONSIDERATO

CHE, al verificarsi della circostanza richiamata nel precedente capoverso, TUTTI i componenti che si intendono sostituire risulterebbero già decaduti almeno dal giorno della proclamazione del nuovo Sindaco, insediatosi il 26 giungo 2022;

 

CHE invece, al contrario, tutti i componenti delle richiamate “partecipate” hanno continuato a svolgere l’incarico a suo tempo affidato all’interno dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi sindacali ben oltre il termine di giorni 45 previsto dalla legge sulla prorogatio degli organi scaduti;

 

CHE, per quanto è dato sapere agli scriventi, non risultavano comunicate al momento della pubblicazione degli avvisi le dimissioni, tranne quelle del Presidente dell’Agenzia del Risanamento (Arisme) e della società Patrimonio Messina S.p.A., dei componenti che si pretende di sostituire perché decaduti;

 

CHE, ove decaduti, non si comprende come gli stessi abbiano potuto continuare ad esercitare l’incarico;

 

RILEVATO

CHE un avviso pubblico costituisce una legittima aspettativa in ordine al possibile conferimento dell’incarico di coloro che prendono parte alla selezione;

CHE, in tale ottica l’Ente comunale deve rispettare i principi costituzionali di legalità, imparzialità e di buon andamento;

CHE non si ricordano precedenti di avvisi per la selezione di persone da designare nelle partecipate comunali aperti per ben 60 giorni, con una previsione “casuale” di scadenza il giorno antecedente quello delle elezioni regionali;

CHE, invece, nel caso di avvenuta decadenza come dichiarato dal Sindaco lo stesso avrebbe già dovuto provvedere con la massima urgenza alla nomina dei nuovi amministratori senza attendere la conclusione delle elezioni regionali.

 

TENUTO CONTO

 

CHE, in verità, il richiamo all’art. 6 della legge regionale 30 del 2000 è perlomeno improprio comunque foriero di possibili gravi danni per il Comune avendo già la Magistratura ordinaria (CORTE Appello di Palermo e Cassazione) stabilito che la disposizione è inapplicabile “alla luce della necessaria interpretazione costituzionalmente orientata della norma, posto che la Corte Costituzionale, chiamata a rispondere sulla legittimità costituzionale di norme regionali (di altre regioni), che prevedevano espressamente la decadenza automatica degli organi di società private a partecipazione pubblica in caso di nomina di nuovi Sindaci dei Comuni -sia con riferimento ai collegi sindacali che agli amministratori -né ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in quanto non riconducibili al principio dello spoils system (cfr., per i collegi sindacali, sentenza n. 309\08 e per gli amministratori, sentenza n.269\2016)”;

CHE non risultando verosimile la “non conoscenza” di questi orientamenti giurisprudenziali al Sindaco ed all’apparato comunale, la pubblicazione degli avvisi e la relativa tempistica rappresentano almeno un esempio (fuor di dubbio in buona fede) di superficialità amministrativa.

 

 

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