Messina 16/01/2026 – Con ordinanza del 10 gennaio 2026, il Tribunale di Messina, ha rigettato il ricorso
presentato da un candidato avverso il provvedimento di esclusione da una selezione pubblica indetta da
Messina Social City. La decisione conferma la piena correttezza e legittimità delle procedure adottate
dall’Azienda, ribadendo il suo impegno per la trasparenza, l’imparzialità e il rigoroso rispetto delle regole a
tutela di tutti i partecipanti.
Il contenzioso nasceva dalla decisione di Messina Social City, difesa nel giudizio dall’Avvocato Santi Delia, di
escludere un candidato dalla graduatoria per il profilo di psicologo. L’esclusione è stata disposta a seguito
della verifica di una dichiarazione, resa dal candidato stesso, relativa ad un’esperienza professionale che
non rientrava nelle tipologie contrattuali previste come valutabili dall’avviso di selezione.
La lex specialis, in particolare, era stata costruita dall’Azienda tendendo alla necessità di velocizzare il più
possibile la selezione per titoli dovendo procedere a frequenti sostituzioni di personale e dovendo quindi
reclutare celermente i propri dipendenti. La procedura, quindi, dando esiti automatici di valutazione, era
impostata sull’autoresponsabilità dei candidati avvertiti che in caso di dichiarazioni difformi avrebbero
subito l’esclusione.
Il Tribunale, spiega l’Avvocato Santi Delia, “valorizzando la peculiarità della procedura e la conclamata
esistenza” ha quindi concluso che l’Azienda ha agito correttamente, poiché, una volta riscontrata la non
veridicità della dichiarazione, aveva il dovere di escludere il candidato per garantire la par condicio
competitorum. La decisione del giudice valorizza il principio di autoresponsabilità del candidato, il quale è
tenuto a fornire dichiarazioni complete e veritiere, assumendosene la piena responsabilità.
La pronuncia giudiziaria, spiega la Presidente della Messina Social City, “riafferma che il rispetto scrupoloso
delle regole concorsuali non è solo un dovere legale, ma anche un presidio fondamentale per l’imparzialità
e equità, a garanzia dell’interesse pubblico e di tutti i cittadini che partecipano con correttezza alle
procedure di selezione.
L’Azienda continuerà a operare nel solco di questi principi, assicurando la massima legalità in ogni sua
attività. Il ricorrente è stato, infine, condannato alla rifusione delle spese legali sostenute da Messina Social
City”.











