Desidero condividere alcune riflessioni in merito ai gravi fatti
accaduti a Messina lo scorso 18 ottobre a largo Minutoli, quando un
operatore di agenzia viaggi è stato vittima di un brutale pestaggio.
Dal punto di vista operativo e normativo, è importante ricordare che
le agenzie di viaggio possono proporre e vendere servizi turistici
solo all’interno della sede autorizzata o tramite strumenti digitali,
come previsto dalla Legge 135/2001 e dalla normativa regionale di
settore. La distribuzione di materiale promozionale nei pressi di
porti o terminal è consentita, così come l’indicazione della propria
sede agli utenti, ma la conclusione di contratti e l’acquisizione
diretta di clienti in aree pubbliche rientrano nell’ambito
dell’abusivismo commerciale. Analogamente, i tassisti e i servizi di
noleggio con conducente (NCC) operano secondo regole precise definite
dalla Legge Quadro 21/1992 e dai regolamenti comunali. Essi hanno
diritto a svolgere la propria attività in aree pubbliche
regolamentate, come piazzole o zone portuali, senza interferenze da
parte di soggetti non autorizzati. Questa distinzione normativa
chiarisce il confine tra le due attività: le agenzie possono
indirizzare e informare i turisti, ma non acquisire clientela fuori
dalla sede; i tassisti e NCC hanno diritto a fornire il servizio senza
intimidazioni o ostacoli. Ritengo quindi essenziale che le
controversie e i conflitti tra operatori siano gestiti esclusivamente
attraverso le vie legali, nel rispetto della normativa vigente e della
civile convivenza. Esprimo la mia solidarietà alla vittima
dell’aggressione e ribadisco con forza che la violenza non può mai
essere considerata una soluzione. La corretta applicazione delle norme
e il dialogo tra operatori rimangono gli strumenti fondamentali per
prevenire situazioni analoghe in futuro.
Franco Tiano
Operatore Turistico ed esperto in pratica, tecnica e legislazione turistica.










